Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge n. 550, n. 764 e n. 824, che dispone in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici.

1) Finalità e obiettivi del provvedimento.

      Con il testo unificato delle citate proposte di legge, che riproduce - nella sostanza - un analogo provvedimento approvato all'unanimità, dalla sola Camera dei deputati, nella XIV legislatura, si offre al Parlamento l'opportunità di operare un intervento di forte innovazione nel settore delle politiche territoriali, edilizie e urbanistiche. Le poche, significative disposizioni raccolte nei due articoli del testo unificato hanno, infatti, una duplice finalità: in primo luogo, si tratta di riconoscere, in maniera ancora più forte di quanto non faccia la legislazione vigente, il ruolo che in una moderna politica infrastrutturale hanno gli strumenti volontari di integrazione tra pubblico e privato, che devono - in una visione positiva del rapporto fra cittadino e istituzioni - progressivamente accompagnare quelli regolamentativi e unilaterali. Fra gli strumenti essenziali di questa moderna politica infrastrutturale, rientra dunque la possibilità che - anche al fine di promuovere lo sviluppo e rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori - lo Stato favorisca interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, dotando in particolare i comuni della facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali avviare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. La proposta di legge in esame, pertanto, ha prima di tutto questo fine: rafforzare quella radice culturale che consenta di far concorrere il privato alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico delle proprie realtà territoriali.
      La seconda finalità della proposta ha un contenuto politico non meno rilevante, che può riassumersi con il termine di «valorizzazione». Si tratta, in sostanza, di stimolare tutte le istituzioni regionali e locali all'adozione di politiche virtuose, che promuovano: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; il rilancio dell'attività di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte degli enti locali; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
      Per questi motivi, la VIII Commissione propone all'Assemblea il presente testo unificato, frutto della fusione di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, il cui esame in sede referente si è concluso al termine di una significativa attività istruttoria.

2) L'attività istruttoria nelle Commissioni.

      La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare delle tre proposte di legge in questione nella seduta del 27 settembre 2006. Dopo una ulteriore seduta dedicata all'esame preliminare, la VIII Commissione ha deliberato di nominare,

 

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ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del Regolamento, un comitato ristretto, anche al fine di valutare la possibile unificazione dei progetti di legge, nonché per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e la formulazione di proposte relative al testo degli articoli. Alla conclusione del lavoro istruttorio (preceduto da una intensa attività del relatore finalizzata ad acquisire anche i contributi dei principali operatori del settore), il comitato ristretto ha convenuto sull'opportunità di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dopo che, in due ulteriori sedute, la Commissione ha svolto l'esame degli emendamenti, il testo è stato trasmesso ai pareri delle competenti Commissioni.
      Le Commissioni I e VII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni, mentre le Commissioni V e VI hanno formulato un «nulla osta» all'ulteriore corso del provvedimento. Rispetto ai rilievi contenuti nei pareri richiamati, la Commissione di merito ha ritenuto di non apportare - per il momento - nuove modifiche al testo unificato, giudicando più opportuno rimettere alle successive fasi di esame parlamentare le eventuali proposte emendative più idonee. Tale decisione, peraltro, è maturata dopo che si è preso atto che non sussistevano le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge nn. 550, 764 e 824, pur a fronte di una esplicita richiesta in tal senso proveniente dalla maggioranza dei gruppi presenti in Commissione. Al termine dell'esame in sede referente, pertanto, la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea, senza ulteriori modifiche rispetto al provvedimento risultante dagli emendamenti approvati, il presente testo unificato.

3) Il testo del provvedimento.

      Il testo unificato delle proposte di legge in questione si compone di due articoli.
      Con l'articolo 1 si disciplinano i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, che possono essere realizzati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti. Tali comuni, in particolare, possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 1, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. È, poi, definito, al comma 4, il ruolo delle regioni, che possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni. Inoltre, il citato comma 5 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».
      Passando all'articolo 2, si segnala che esso dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Sarà dunque affidato, ogni anno, ad un apposito bando di gara, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, il compito di provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 50 per cento agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti. Il provvedimento richiede, inoltre, che siano individuati adeguati meccanismi

 

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di controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una determinata percentuale minima di risorse. Infine, è prevista una copertura a valere sul Fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.
      In conclusione, nel sottolineare la positiva impostazione del testo unificato delle proposte di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Gianpiero BOCCI, Relatore.

 

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